Statuto


CIRCOLO VELICO “LE GROTTE”
STATUTO
Art. 1 – Sede
1 – Il Circolo Velico ha sede in Grottammare, Viale C. Colombo, 20 ed assume la denominazione di “CIRCOLO
VELICO LE GROTTE” ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, in acronimo A.S.D.
2 – E’ facoltà dell’Assemblea ordinaria dei Soci trasferire la Sede in altro luogo dello stesso Comune, ovvero di istituire
sedi secondarie in altri Comuni dello Stato.
3 – La durata dell’Associazione è illimitata, ed essa si impegna a conformarsi incondizionatamente alle norme ed alle
direttive del C.O.N.I. a agli Statuti e Regolamenti della F.I.V. e di accettare il disposto dell’art. 2.4 dello Statuto-tipo,
aggiornato alle modifiche dell’art. 90 della Legge 289/02 ed alla delibera C.O.N.I. n° 1273 del 15/07/2004.
Art. 2 – Scopi
1 – Il Circolo Velico “Le Grotte”, costituito secondo quanto previsto dall’Art. 36 e segg. del Codice Civile, ha lo scopo di
contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica dello sport della vela e degli altri Sport nautici in forma agonistica
ed amatoriale, nonché alla partecipazione a competizioni sportive. Fra gli scopi istituzionali sono altresì compresi:
a) promuovere ed organizzare, anche in comunione con altri, manifestazioni ed altre iniziative sportive legate al
mare
b) partecipare con i propri iscritti a regate e manifestazioni veliche ed altre manifestazioni sportive legate al mare
c) organizzare corsi e scuole per l’avviamento allo sport della vela e agli altri sport nautici
d) attrezzare e gestire la sede sociale in maniera da conseguire il miglior benessere dei Soci, predisponendo
servizi ed attrezzature utili sia per le attività sportive che per il tempo libero, compatibilmente con le normative
che regolamentano l’area di pertinenza dell’Associazione
e) stabilire accordi e convenzioni con altre Associazioni o con Enti pubblici e privati, per la raccolta di mezzi, per
l’organizzazione di iniziative e manifestazioni o per la partecipazione ad esse
f) fornire ai Soci assistenza materiale e tecnica per lo svolgimento della pratica sportiva e amatoriale
g) ospitare terzi non soci in occasione di manifestazioni veliche. Ai tesserati FIV di altra Società affiliata verrà
riconosciuto il diritto alla reciprocità così come previsto dalle vigenti normative fiscali
h) fornire ai Soci Armatori l’ormeggio e tutti i servizi disponibili connessi. Il Consiglio Direttivo provvederà
all’assegnazione annuale dei posti barca sia in mare che a terra ai Soci Armatori che conservano il diritto alla
ripetitività dell’as-segnazione nei termini stabiliti dal Regolamento.
2 – E’ affiliato alla Federazione Italiana Vela rispettandone lo Statuto, il Regolamento e le delibere del Consiglio
Federale.
3 – Potrà, espletate tutte le formalità previste, affiliarsi a tutte le Federazioni che organizzano e regolamentano gli altri
sport acquatici.
Art. 3 – Natura
1 – Il Circolo Velico “Le Grotte” è apolitico e non persegue scopo di lucro. Eventuali utili saranno reinvestiti per
l’attuazione dei fini istituzionali.
2 – Il guidone sociale è bianco-azzurro e rappresenta una barca a vela stilizzata con la scritta C.V. Le Grotte –
Grottammare.
Art. 4 – Patrimonio ed Entrate
1 – Il patrimonio sociale è costituito dalle proprietà mobiliari ed immobiliari della Società.
2 – Le entrate sono costituite dalle quote associative, dalle quote di “buon ingresso”, dai corrispettivi per i servizi
prestati ai Soci, dai proventi di manifestazioni sportive e da quant’altro concorra ad incrementare l’attivo sociale
quali contributi, elargizioni e/o atti di liberalità nonché da contributi straordinari, da parte dei Soci, deliberati
dall’Assemblea dei Soci.
3 – Gli utili derivanti dall’attività dell’Associazione non potranno essere distribuiti ai Soci, anche in modo indiretto, ma
dovranno essere reinvestiti per il conseguimento degli scopi istituzionali.
Art. 5 – Esercizio sociale
1 – L’esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.
2 – Entro sessanta giorni il Consiglio Direttivo deve compilare il bilancio consuntivo e quello preventivo che, corredati
dalla relazione dei Revisori dei Conti, debbono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
Art. 6 – Soci
1 – Sono Soci le persone la cui domanda di associazione è accettata dal Consiglio Direttivo secondo i criteri
predeterminati dall’Assemblea Ordinaria dei Soci.
2 – Tutti i Soci sono tesserati alla FIV per il tramite della Associazione, eventuali deroghe potranno essere concesse
dal Consiglio Direttivo.
3 – Categorie di Soci: Fondatori, Ordinari, Armatori, Onorari, Allievi.
• Fondatori – i 10 Soci che hanno partecipato alla fondazione del Circolo
• Ordinari – tutti i Soci maggiorenni che partecipano alla vita dell’Associazione.
• Armatori – tutti i Soci Ordinari che sono assegnatari, annualmente, di specifici servizi previsti
statutariamente, e per i quali corrispondono un determinato corrispettivo. Le modalità di passaggio da
Ordinari ad Armatori saranno determinate nel Regolamento.
• Onorari – Personalità, anche non Soci precedentemente, che per la loro attività sportive o specifiche
benemerenze sono ritenuti dal Consiglio Direttivo meritevoli di essere chiamati a far parte di questa
categoria; godono di tutti i diritti ma non sono tenuti al pagamento di quote.
• Allievi – tutti i giovani (minorenni) che svolgono attività sportiva continuativa per conto dell’Associazione.
Il periodo associativo trascorso in questa categoria consentirà al Consiglio Direttivo qualora, al
raggiungimento della maggiore età, venga richiesto il passaggio alla categoria di Socio Ordinario, di
accordare un riconoscimento a valere sulla quota di buon ingresso.
4 – La richiesta di ammissione a Socio è fatta per iscritto su apposito modulo fornito dalla Segreteria, firmata dal
richiedente. Con la sottoscrizione della richiesta l’aspirante Socio dichiara :
a) di conoscere, condividere ed accettare lo Statuto ed il Regolamento
b) di non avere riportato condanne per delitto doloso
c) di non avere in corso procedimenti o sanzioni da parte della giustizia sportiva.
Il Consiglio Direttivo decide sull’ammissione del candidato a socio in armonia con i principi ed i criteri contenuti
nel presente statuto e delle deliberazioni in proposito dell’Assemblea Ordinaria dei Soci.
5 – In caso di accettazione della domanda, il richiedente è socio a tutti gli effetti solo dopo aver versato la quota di
“buon ingresso” e la quota sociale. Le quote sono intese annue e non possono essere suddivise in mensilità. Le
quote versate sono definitivamente acquisite dall’Associazione ed in nessun caso potranno essere restituite anche
in parte.
6 – Le quote sociali, proposte dal Consiglio Direttivo, ed approvate dall’Assemblea Ordinaria dovranno essere versate
alla cassa sociale entro 30 giorni dalla data di comunicazione. In caso di mancato pagamento entro i termini, la
Segreteria all’uopo incaricata dal Consiglio Direttivo, provvederà ad un primo sollecito di pagamento, concedendo
ulteriori 15 giorni; trascorso inutilmente detto termine, il Consiglio Direttivo invierà un ulteriore e definitivo sollecito
con un termine definitivo di ulteriori 15 giorni, dopodichè il Socio moroso verrà considerato decaduto senza ulteriori
avvisi.
7 – Il pagamento delle quote relative a servizi (rimessaggi, ormeggi, ecc.) per le quali è previsto un corrispettivo a
carico del Socio, dovrà avvenire tassativamente entro il termine massimo di 30 giorni dalla data della
comunicazione, trascorso tale termine il Socio inadempiente perderà il diritto acquisito al servizio specifico che
verrà immediatamente attribuito ad altro Socio.
8 – La qualità di Socio si perde, non prevedendo la trasmissibilità delle quote ad ogni titolo versate:
a) per decesso
b) per dimissioni che debbono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo entro il 31 Ottobre di ogni anno
c) per morosità qualora il Socio sia inadempiente per il pagamento delle quote previste con le modalità citate nel
comma 6 del presente articolo. La morosità è dichiarata dal Consiglio Direttivo.
per espulsione – radiazione nel caso che il socio comprometta in qualsiasi modo il buon nome dell’Associazione o
che tenga una condotta non degna. La procedura per l’espulsione potrà essere iniziata dal Consiglio Direttivo in
prima istanza e dal Collegio dei Probiviri in seconda istanza con l’applicazione di quanto previsto dai successivi
articoli.
9 – La indegnità e le sanzioni disciplinari sono, in prima istanza, comminate dal Consiglio Direttivo ed in secondo grado
dal Collegio dei Probiviri a cui il Socio potrà ricorrere entro un massimo di trenta giorni dalla data della
comunicazione del provvedimento di primo grado. Il Socio sottoposto a provvedimento disciplinare sia in primo che
in secondo grado dovrà essere ascoltato preventivamente dagli Organi giudicanti.
Art. 7 – Diritti dei Soci
1 – Tutti i Soci, ad esclusione dei minori inseriti nella categoria ‘allievi’, hanno diritto di voto sia attivo che passivo.
2 – Tutti i Soci hanno diritto, altresì, di frequentare i locali sociali e di usufruire, secondo le norme stabilite dallo Statuto
e dal Regolamento, dei vantaggi che l’Associazione offre, di usare il materiale sociale, di intervenire alle
manifestazioni organizzate, ecc.
3 – Diritto di voto: ogni Socio Fondatore, Ordinario, Armatore, Onorario ha diritto ad un voto. Un Socio può farsi
rappresentare da altro Socio tramite delega scritta. Un Socio non può essere portatore di più di due deleghe.
– I Soci Ordinari – Armatori possono presentare, al momento del tesseramento, non più di tre ospiti familiari (coniuge,
figli minorenni) ai quali è consentito frequentare con continuità, la Sede sociale ed utilizzarne le strutture secondo
quanto stabilito nel Regolamento.
– I Soci Ordinari – Armatori possono occasionalmente invitare come ospiti persone estranee per visitare la Sede ed
intrattenersi nella stessa in compagnia del Socio ospitante. In occasione di regate, manifestazioni, allenamenti o
lezioni di scuola vela, i genitori o gli accompagnatori degli atleti sono accolti come ospiti nella sede sociale e
possono utilizzarne le strutture secondo quanto stabilito nel Regolamento.
– I Soci Armatori possono richiedere al Consiglio Direttivo la possibilità di accesso da parte di persone, non familiari,
con facoltà di utilizzo della propria imbarcazione e l’uso delle attrezzature sociali. In tale caso il Consiglio Direttivo,
con l’approvazione dell’Assemblea, determinerà una quota aggiuntiva a carico del Socio Armatore che dovrà, per
iscritto, comunicare la richiesta con specifica autorizzazione ad utilizzo di cose proprie, indicando le generalità della
persona autorizzata, ivi compresa la totale malleva dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo si riserva di valutare
l’opportunità di tale concessione che potrà essere revocata in ogni momento.
Art. 8 – Doveri dei Soci
1 – I Soci sono tenuti a pagare la quota di associazione (quota di buon ingresso) al momento dell’ammissione, la quota
di partecipazione annuale (quota sociale), le quote quali corrispettivi per specifici servizi proposte dal Consiglio
Direttivo ed approvate dall’Assemblea Ordinaria dei Soci.
2 – Il Socio deve comportarsi in modo irreprensibile sia all’interno dei locali sociali che all’esterno, osservare sia lo
Statuto che il Regolamento ed a non tenere comportamenti riprovevoli o non degni di un uomo d’onore nei confronti
dell’Associazione, dei Soci, dei Dirigenti, degli Ospiti o di terzi presenti nella sede sociale. Il venir meno a questi
doveri comporta l’adozione delle sanzioni previste dall’Art. 6, comma 9, e di quanto previsto al successivo Art. 12,
comma 7.
Art. 9 – Consiglio Direttivo
1 – Il Circolo Velico “Le Grotte” è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da 7 Soci eletti dall’Assemblea
Ordinaria dei Soci a scrutinio segreto.
2 – A seguito di comprovate esigenze organizzative, è facoltà dell’Assemblea aumentare il numero dei Consiglieri da
eleggere purché in numero dispari.
3 – Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di quattro anni in corrispondenza con il periodo olimpico.
4 – Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, convocata dal Consigliere più anziano in carica, elegge al suo interno,
a scrutinio segreto o con voto palese, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere che formano il
Consiglio di Presidenza. Il Consiglio di Presidenza delibera in casi di urgenza e sottopone a ratifica del Consiglio
Direttivo alla prima riunione utile.
5 – E’ facoltà del Consiglio Direttivo, anche secondo quanto stabilito nell’Art. 12, comma 6, procedere ad altre nomine
per particolari settori di attività il cui Responsabile verrà scelto preferibilmente nell’ambito del Consiglio stesso. Tali
incaricati e/o eventuali Commissioni mantengono, in ogni caso, ruolo consultivo o esecutivo, restando al Consiglio
Direttivo ogni responsabilità di deliberazione.
6 – Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da
parte della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso. Alle riunioni deve essere invitato a partecipare il
Collegio dei Revisori dei Conti.
7 – I componenti degli organi statutari colpiti da provvedimenti disciplinari, in corso di esecuzione, da parte della FIV
non possono partecipare alle riunioni.
Art. 10 – Integrazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo
1 – In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione o altro motivo di cessazione dall’incarico di un numero di
Consiglieri non superiore alla maggioranza, l’integrazione avviene con la cooptazione dei primi dei non eletti.
2 – Nel caso la cooptazione non sia possibile si procede ad elezione parziale alla prima Assemblea Ordinaria utile il cui
ordine del giorno conterrà anche la elezione dei Consiglieri mancanti.
Art. 11 – Decadenza del Consiglio Direttivo
1 – Il Consiglio Direttivo decade per contemporanee dimissioni o impedimento definitivo della maggioranza dei suoi
componenti.
2 – L’Assemblea Straordinaria elettiva per i nuovi componenti è convocata entro il termine di 90 giorni e dovrà tenersi
entro il termine di 30 giorni successivi alla convocazione. I nuovi eletti restano in carica fino alla naturale scadenza
del quadriennio olimpico.
Art. 12 – Deliberazioni e competenze del Consiglio Direttivo
1 – Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di quest’ultimo
dal Consigliere Segretario; in assenza di quest’ultimo dal Consigliere con maggiore anzianità di presenza in
Consiglio Direttivo.
2 – Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti ed il voto
favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
3 – Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e
dal Segretario.
4 – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione nei
limiti dello Statuto e dei Regolamenti vigenti e delle delibere dell’Assemblea dei Soci.
5 – Esso procede altresì alla nomina di collaboratori, consulenti ecc. determinandone il compenso e predispone il
Regolamento per il buon funzionamento dell’Associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti i Soci.
6 – Può istituire apposite Commissioni e/o Gruppi di Lavoro per specifici incarichi affidandone la responsabilità ad un
Consigliere. Per un corretto svolgimento delle singole attività sportive, è sua facoltà costituire separate Sezioni
autonome, con bilanci di settore preventivi e consuntivi che dovranno confluire, in modo palese, nei rendiconti da
presentare all’approvazione dell’Assemblea. Tali sezioni potranno prevedere un Responsabile e non più di due
Consiglieri.
7 – Commina in prima istanza, e dopo aver ascoltato il Socio, le sanzioni disciplinari a carico di Soci secondo le
procedure determinate dall’Art.6, adottando in relazione alla gravità dei fatti le seguenti sanzioni:
a) ammonizione
b) deplorazione
c) sospensione fino ad un massimo di dodici mesi
d) radiazione – espulsione
Avverso i provvedimenti del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri da proporre entro 30
giorni dalla data della comunicazione del provvedimento di primo grado.
8 – Predispone, entro i termini previsti, la convocazione dell’Assemblea Ordinaria che conterrà anche l’ordine del
giorno. Almeno il 10% dei Soci aventi diritto al voto può inoltrare al Consiglio Direttivo, per iscritto, formale richiesta
motivata per l’inserimento di argomenti nell’O.d.G.: tale richiesta deve pervenire almeno 20 giorni prima della
chiusura dell’esercizio finanziario (31 Dicembre).
9 – Il Consiglio Direttivo è autorizzato a gestire amministrativamente l’Associazione adeguandosi alle normative fiscali
vigenti e ciò nell’interesse dell’Associazione.
Art. 13 – Presidente
1 – Il Presidente ed in sua assenza il Vice Presidente, cura l’esecuzione dei deliberata dell’Assemblea e del Consiglio
Direttivo e rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
2 – Nei casi di urgenza e nell’impossibilità di convocare il Consiglio di Presidenza, può esercitare i poteri del Consiglio
Direttivo salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Art. 14 – Decadenza del Presidente
1 – Il Presidente decade per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione dalla carica.
2 – Nel caso di decadenza il Consiglio Direttivo resta in carica per l’ordinaria amministrazione ed è presieduto dal Vice
Presidente secondo quanto previsto al precedente Art. 12, comma 1, e ciò sino all’espletamento delle procedure di
integrazione del numero dei componenti e successiva elezione del nuovo Presidente.
Art. 15 – Convocazione Assemblea Ordinaria
1 – I Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione dei
bilanci e deve essere tenuta entro Marzo.
2 – Tutti i Soci debbono essere convocati per iscritto con preavviso minimo di 15 giorni. La lettera di convocazione
deve contenere tutte le indicazioni utili sugli argomenti che saranno discussi durante la seduta. L’Assemblea sarà
tenuta in prima e seconda convocazione con un intervallo non inferiore ad un’ora.
3 – L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione e rappresenta l’universalità dei Soci: le sue
deliberazioni sono vincolanti per tutti i Soci.
Art. 16 – Convocazione Assemblea Straordinaria
1 – I Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria dal Consiglio Direttivo per deliberare sulle modifiche dello Statuto
e per deliberare, a scrutinio segreto, sulla nomina e sui poteri del o dei liquidatori.
2 – L’Assemblea Straordinaria è convocata, altresì, su richiesta, diretta al Consiglio Direttivo, di almeno il 15% dei Soci
aventi diritto al voto: nella richiesta deve essere indicato l’argomento da trattare.
3 – Il Consiglio Direttivo nella prima riunione utile formulerà l’ordine del giorno e convocherà l’Assemblea Straordinaria
che deve essere tenuta entro i sessanta giorni successivi, con le modalità dell’Art. 15.
4 – L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, deve essere inviato a tutti i Soci e l’Assemblea
Straordinaria è tenuta in prima e seconda convocazione nelle modalità stabilite dall’Art. 15.
5 – Le deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria sono vincolanti per tutti i Soci.
Art. 17 – Costituzione delle Assemblee
1 – Le Assemblee sono presiedute dal Presidente della Associazione, in sua assenza o non disponibilità, l’Assemblea
nomina un Presidente con voto palese (alzata di mano). L’Assemblea nomina il Segretario e, quando occorra, il
Collegio degli Scrutatori. La Commissione verifica poteri viene nominata dal Consiglio Direttivo.
2 – Le Assemblee sono validamente costituite, in prima convocazione, quando sono presenti almeno la metà dei Soci
aventi diritti al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, fatto salvo quanto
previsto ai comma 1 e 2 dell’Art. 18.
3 – Non possono partecipare alle Assemblee i Soci non in regola con i pagamenti ed i Soci ai quali sia stata comminata
una sanzione definitiva in corso di esecuzione.
4 – I Soci colpiti da provvedimenti disciplinari, in corso di esecuzione, da parte della FIV non possono partecipare alle
Assemblee.
5 – Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i Soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento delle quote
sociali.
Art. 18 – Deliberazioni delle Assemblee
1 – Le Assemblee deliberano a maggioranza dei voti espressi con voto palese (alzata di mano) per quanto riguarda
l’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi, le modifiche statutarie e lo scioglimento, mentre per le cariche
elettive il voto dovrà essere segreto. Nei voti espressi non sono compresi gli astenuti ed i voti nulli.
2 – Per le modifiche allo Statuto occorre, in prima convocazione, il voto favorevole di almeno il 60% degli aventi diritto
al voto; in seconda convocazione occorre il voto favorevole di almeno un sesto degli aventi diritto al voto.
3 – Per lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole, in prima
convocazione, di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione i voti favorevoli
non potranno essere inferiori al 51% degli aventi diritto al voto.
4 – L’Assemblea Ordinaria delibera sul Bilancio preventivo e consuntivo, delibera sugli indirizzi e direttive generali,
elegge a scrutinio segreto il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei revisori dei Conti. Tutti gli
eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
5 – Le delibere delle Assemblee debbono essere comunicate ai Soci assenti e/o esposte presso apposito luogo della
Sede sociale per un periodo non inferiore a 30 giorni.
6 – Nel caso che il rendiconto economico e finanziario consuntivo non sia stato approvato dall’Assemblea, il Consiglio
Direttivo decade ed il Presidente del Collegio dei Probiviri convoca nel più breve tempo possibile e comunque entro
e non oltre 60 giorni dalla decadenza, una nuova Assemblea Ordinaria per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo
che resterà in carica fino alla fine del mandato.
Art. 19 – Collegio dei Probiviri
1 – Il Collegio dei Probiviri, eletto dall’Assemblea Ordinaria dei Soci, a scrutinio segreto, è composto da tre componenti
che nominano tra loro un Presidente e da due supplenti. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione
dell’incarico o altro motivo di cessazione dell’incarico, gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che
ha ricevuto il maggior numero di voti. Resta in carica quattro anni.
2 – Delibera in seconda istanza, entro 30 giorni dall’avvenuta presentazione del ricorso, sui provvedimenti disciplinari
comminati in primo grado dal Consiglio Direttivo. Le decisioni del Collegio dei Probiviri che dovranno essere prese
a maggioranza, sono definitive e andranno comunicate per iscritto al Socio entro 60 giorni dalla data del ricorso. Il
Socio sottoposto a provvedimento disciplinare dovrà, prima della delibera, essere ascoltato dal Collegio.
3 – Potranno essere eletti nel Collegio dei Probiviri anche non Soci.
Art. 20 – Collegio dei Revisori dei Conti
1 – La gestione amministrativa dell’Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti eletto
dall’Assemblea Ordinaria dei Soci ed è costituito da tre componenti effettivi che nominano tra loro il Presidente e da
due componenti supplenti; tutti resteranno in carica quattro anni.
2 – I Revisori dei Conti dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione al
Bilancio consuntivo annuale, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di
proprietà sociale e potranno procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e
controllo. Qualora il Collegio dei revisori dei Conti ritenesse opportuno elevare rilievi sulla tenuta dei conti durante
l’esercizio dovranno tempestivamente notificarli al Presidente.
3 – In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell’incarico o altro motivo di cessazione dell’incarico, gli effettivi
sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti.
4 – Per far parte del Collegio non è obbligatorio essere iscritti nel Registro dei Revisori.
Art. 21 – Natura delle cariche
1 – Tutte le cariche sociali, elettive e non, sono onorarie. Il Consiglio Direttivo può deliberare il rimborso delle spese
effettivamente sostenute.
Art. 22 – Candidature
1 – I Candidati alle cariche sociali debbono presentare le loro candidature, per iscritto al Consiglio Direttivo, entro il
termine di 10 giorni liberi dalla data di prima convocazione dell’Assemblea Ordinaria. Non potranno essere eletti
Soci che non abbiano presentato in tempo utile la loro candidatura. L’elenco dei Candidati è predisposto dal
Consiglio Direttivo. I Candidati alle varie cariche saranno comunicati all’Assemblea prima delle operazioni di voto.
2 – Non possono candidarsi i Soci non in regola con i pagamenti e quelli che hanno subito una sanzione in corso di
esecuzione.
3 – I Candidati non potranno far parte della Commissione verifica poteri e del Collegio di Scrutinio.
4 – Non sono ammesse candidature a cariche diverse.
Art. 23 – Clausola compromissoria
1 – I provvedimenti adottati dagli Organi dell’Associazione hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei Soci.
2 – Qualsiasi controversia che insorga tra l’Associazione ed i Soci stessi correlata alla attività sociale deve essere
sottoposta agli Organi Statutari dell’Associazione.
3 – Qualsiasi altra controversia, anche di natura patrimoniale, deve essere composta mediante arbitrato irrituale.
Saranno nominati due arbitri dalle parti, mentre il terzo arbitro sarà nominato di comune accordo dagli arbitri
nominati. In caso di dissenso il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente della FIV.
4 – L’inosservanza di dette disposizioni costituisce illecito disciplinare.
Art. 24 – Frequentazione della Sede sociale – Ospiti
1 – La Sede sociale può essere frequentata da ospiti, in conformità a quanto più dettagliatamente disposto nel Regolamento.
Valgono in ogni caso seguenti principi :
a) In occasione di regate, manifestazioni o riunioni sportive tutti i tesserati della Federazione Italiana Vela, atleti, tecnici
e dirigenti, sono ospiti istituzionali ed hanno libero accesso alla sede sociale potendone utilizzare le strutture secondo
quanto previsto nel Regolamento.
Art. 25 – Scioglimento
1 – Lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea Straordinaria nei termini previsti dall’Art. 16 e provvederà alla nomina
di uno o più liquidatori.
2 – L’eventuale attivo risultante dalla liquidazione non potrà essere ripartito fra i Soci ma dovrà essere devoluto al
Comune di Grottammare, da utilizzare con analoghe finalità.
Art. 26 – Disposizioni transitorie
A norma del Regolamento allo Statuto della Federazione Italiana Vela il presente Statuto entrerà in vigore dopo
approvazione del Consiglio Federale.
L’Assemblea Ordinaria dà mandato al Consiglio Direttivo di apportare allo Statuto tutte le eventuali modificazioni che la
FIV prescrivesse per l’adeguamento ai principi ispiratori del CONI, purché non determinino sostanziali modificazioni di
quanto approvato.
Per effetto dell’adeguamento del mandato degli Organi Statutari al quadriennio olimpico gli eletti in carica scadono al 31
Dicembre 2000 e successivamente si procederà al mandato quadriennale.
Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci, riunita in seduta Straordinaria, avvenuta in data
27 Marzo 1998.
Il presente Statuto è redatto in ottemperanza a quanto stabilito dal D.L. (Art. 1) N°460 del 4/12/1997 ed è stato
depositato presso l’Ufficio del Registro di San Benedetto del Tronto il 29/06/98 al n° 2341.